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1 Maggio 2019
Pubblicato in gazzetta il "Decreto Sblocca Cantieri"
E’ stato approvato, nella seduta n. 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”).
Il decreto Sblocca cantieri è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.
 
Il decreto legge è formato da 3 capi:
Capo I: Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
Capo II: Disposizioni relative agli eventi sismici nella regione Molise e dell’area Etnea
Capo III: Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017
 
Il decreto pota a sostanziali cambimenti al codice degli appalti e al testo unico per l’edilizia.
In particolare le principiali modifiche al 
Codice appalti riguardano:
  • superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
  • innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
  • il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia (5,5 milioni per lavori); la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
  • la soglia per gli affidamenti diretti resta a 40.000 euro;
  • è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
  • l’anticipazione del 20% del prezzo viene esteso a ogni tipo di appalto, anche ai servizi e forniture;
  • il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto;
  • il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell’impresa;
  • eliminato il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici;
  • vengono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici della PA;
  • eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
  • la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell’albo gestito dall’Anac;
  • le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante.
 
Le modifiche più importanti al testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001):
  1. rigenerazione urbana, ed in particolare riguardo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati  (art.2 bis del testo unico)
  2. deposito al SUE e denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (art.65 del testo unico)
  3. disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche  (art. 94 bis del testo unico)
 


4 Febbraio 2019
Sisma bonus 2019
Il sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente a persone fisiche e giuridiche di ottenere una detrazione fiscale Irpef di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni, prima e seconda casa, su immobili adibiti per attività produttive e sulle parti comuni dei condomini ubicati in zona sismica 1, 2 o 3. La spesa massima agevolabile non deve superare i 96 000 € (comprese le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili).

Il sismabonus sarà in vigore fino alle spese sostenute al 31 dicembre 2021.
La nuova legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità:
  • Detrazione 100 per le spese di diagnosi sismica degli edifici;
  • Ecobonus e sismabonus insieme per permettere ai condomini di aprire un unico cantiere lavori;
  • Detrazione anche per le spese di certificazione statica ad opera di professionisti;
  • Estensione dell’agevolazione anche a capannoni e impese.
 
Le detrazioni sono pari al 70% se c’è un passaggio ad 1 classe inferiore di rischio, mentre è pari al 80% se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio.

Per i condomini le detrazioni sono pari al 75% se c’è un passaggio ad 1 classe inferiore di rischio, mentre è pari al 85% se i lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio.

Le detrazioni saranno divise in 5 quote annuali.

Il ruolo fondamentale per poter usufruire del sisma bonus è il tecnico strutturista.
Infatti un tecnico abilitato analizza la struttura e in base a criteri tecnici stabilisce la classe di rischio a cui appartiene; in seguito si studiano gli interventi di miglioramento sismico e in base a criteri analitici o semplificati si definisce la riduzione di classe di rischio sismico.


29 Gennaio 2019
Aggiornamento D. Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"
In data 29/01/2019 è stato emanato il nuovo aggiormamento del D. Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Le novità introdotte sono:
- Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero  ell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281 del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018)

- Inseriti gli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018;

- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 - Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11

- Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

- È stata inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatari con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio);

- Corretto il refuso relativo all’Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 - Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.

Dott. Ing. Luca Milandri


19 Dicembre 2014
È online il Nuovo Sito di Studio Dolcini
Lo Studio rinnova la presenza sul web attraverso la pubblicazione del suo Website
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