E’ stato approvato, nella seduta n. 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”).
Il decreto Sblocca cantieri è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.
Il decreto legge è formato da 3 capi:
Capo I: Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
Capo II: Disposizioni relative agli eventi sismici nella regione Molise e dell’area Etnea
Capo III: Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017
Il decreto pota a sostanziali cambimenti al codice degli appalti e al testo unico per l’edilizia.
In particolare le principiali modifiche al
Codice appalti riguardano:
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superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
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innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
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il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia (5,5 milioni per lavori); la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
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la soglia per gli affidamenti diretti resta a 40.000 euro;
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è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
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l’anticipazione del 20% del prezzo viene esteso a ogni tipo di appalto, anche ai servizi e forniture;
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il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto;
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il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell’impresa;
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eliminato il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici;
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vengono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici della PA;
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eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
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la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell’albo gestito dall’Anac;
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le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante.
Le modifiche più importanti al testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001):
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rigenerazione urbana, ed in particolare riguardo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (art.2 bis del testo unico)
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deposito al SUE e denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (art.65 del testo unico)
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disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (art. 94 bis del testo unico)